Art. 13. 1. L'assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 , salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall' articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 .
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ((...)) , su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.
4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all' articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. ((I congedi straordinari, le aspettative per infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi)) .
7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . ((Restano in vigore dal 1 gennaio 1983)) le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.
2. Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall' articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98 .
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ((...)) , su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.
4. I congedi straordinari, le aspettative per infermita', i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno anche per i soggetti di cui all' articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. ((I congedi straordinari, le aspettative per infermita' ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi)) .
7. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, l'attivita' terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . ((Restano in vigore dal 1 gennaio 1983)) le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 52 della citata legge.