Articolo 8 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
Articolo 7Articolo 9
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12 settembre 1983
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12 novembre 1983
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1 marzo 1988
Art. 8.

All' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"La pensione di invalidita' non e' attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidita' sospesa ai sensi del presente comma e' ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.
Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalita' da questo indicate, la dichiarazione di cui all' articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidita' e' tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualita' di pensionato di invalidita'. In caso di omissione, il lavoratore e' tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza".
I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa Vigente. ((14))
1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all' articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48 ha disposto (con l'art. 4 comma 9 e comma 15) che " I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo." e che " Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter , e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidita', ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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