Articolo 11 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
Articolo 10Articolo 13
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12 settembre 1983
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23 settembre 1983
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12 novembre 1983
Art. 11. 1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.
2. ((Sono esentati altresi' dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresi' esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidita' che saranno determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) .
3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell' articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , non modificate dal presente articolo.
4. Gli estremi del documento previsto dall' articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.
5. ((Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio)) .
(( 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica) previste dal piano sanitario nazionale )) 6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermita' riconosciute per causa di guerra o di servizio.
7. Le amministrazioni che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalita' determinate annualmente con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell' articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181 , devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l'indicazione dell'ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L'unita' sanitaria locale verifica la veridicita' di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell'ambito della propria competenza.
9. Nell'ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , l'unita' sanitaria locale e' tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni ((...)) rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanita' ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionati.
10. All' articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 , dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
"In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9 , del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , nonche' in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.
Lo stesso potere e con le modalita' indicate al comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda".
Entrata in vigore il 12 novembre 1983
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