Art. 12. 1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell' articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonche' per l'esclusione di quelli gia' inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all'esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanita', con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonche' l'esclusione di quelli gia' inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanita', contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.
3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.
6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialita' medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite. ((3)) 7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita' previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.
9. Per le medesime finalita' ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in qualita' di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363 . Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di componente, un rappresentante del Ministero della sanita'. Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito dal supplente.
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall' articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sara' applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747 , convertito, con modificazioni, con la L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto che "Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all' articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984."
2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanita', con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicita' quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l'inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonche' l'esclusione di quelli gia' inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanita', contestualmente all'emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.
3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all' articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresi' stabilite le modalita' per l'indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.
5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.
6. Fino al termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialita' medicinali giacenti presso l'industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l'adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite. ((3)) 7. Trascorso tale termine l'indicazione della partecipazione dovra' essere apposta, secondo modalita' previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall'industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanita', al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l'acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' per l'impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.
9. Per le medesime finalita' ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanita' e' altresi' autorizzato ad emanare disposizioni per:
a) l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;
b) la razionalizzazione delle modalita' secondo le quali il prezzo delle specialita' medicinali e dei galenici preconfezionati nonche' la quota a carico dell'assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;
c) l'eventuale estensione delle tecniche di codifica e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
10. Il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
11. Le tasse annuali previste nell'allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perche' non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.
12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1 gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanita' partecipa, in qualita' di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363 . Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualita' di componente, un rappresentante del Ministero della sanita'. Nei casi di assenza o impedimento il titolare e' sostituito dal supplente.
14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall' articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sara' applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.
15. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747 , convertito, con modificazioni, con la L. 27 febbraio 1984, n. 18 ha disposto che "Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all' articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984."