Articolo 12 del Decreto 18 settembre 2001, n. 468
Articolo 11
Versione
31 gennaio 2002
Art. 12. Disposizioni finali 1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le modalita' stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 .
2. Con la medesima procedura di cui all' articolo 1, comma 3, della legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato al presente decreto.
3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento delle risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei commissari delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati dalle ordinanze di protezione civile.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente