Articolo 7 - Accordo della Legge 21 novembre 2014, n. 179
Articolo 6Articolo 8
Versione
12 dicembre 2014
Articolo 7

Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata coprira' anche i seguenti settori:
a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalita' organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalita' organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalita' organizzata;
e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalita' organizzata;
f. scambio di informazioni operative sulle attivita' illecite della criminalita' organizzata, come quelle concernenti:
la falsificazione di documenti, denaro e valori;
marchi e brevetti industriali;
traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;
reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;
reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;
altri reati particolarmente pericolosi, come:
traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;
traffico di esseri umani;
induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attivita' sessuali;
immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;
riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attivita' di criminalita' organizzata;
h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.

Entrata in vigore il 12 dicembre 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente