Articolo 7
Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata coprira' anche i seguenti settori:
a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalita' organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalita' organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalita' organizzata;
e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalita' organizzata;
f. scambio di informazioni operative sulle attivita' illecite della criminalita' organizzata, come quelle concernenti:
la falsificazione di documenti, denaro e valori;
marchi e brevetti industriali;
traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;
reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;
reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;
altri reati particolarmente pericolosi, come:
traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;
traffico di esseri umani;
induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attivita' sessuali;
immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;
riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attivita' di criminalita' organizzata;
h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.
Le Parti Contraenti concordano che la cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata coprira' anche i seguenti settori:
a. aggiornamento costante e reciproco delle minacce attuali poste dalla criminalita' organizzata e delle tecniche e strutture organizzative per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la pianificazione di corsi di formazione congiunti in specifiche tecniche investigative ed operative nei due Stati delle Parti Contraenti;
b. scambio delle informazioni operative di mutuo interesse su possibili contatti fra gruppi o associazioni di criminalita' organizzata nei due Stati delle Parti Contraenti;
c. scambio di atti legislativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche sulla lotta contro la criminalita' organizzata, nonche' di informazioni sui mezzi tecnici e sui metodi utilizzati nelle operazioni di polizia;
d. cooperazione nell'analisi delle cause, strutture, origine, dinamiche e forme della criminalita' organizzata;
e. scambio delle esperienze sull'organizzazione della lotta contro la criminalita' organizzata;
f. scambio di informazioni operative sulle attivita' illecite della criminalita' organizzata, come quelle concernenti:
la falsificazione di documenti, denaro e valori;
marchi e brevetti industriali;
traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati;
reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche;
reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni;
altri reati particolarmente pericolosi, come:
traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare;
traffico di esseri umani;
induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione e ad altre attivita' sessuali;
immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano;
riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche, scambiando, qualora siano coinvolti interessi comuni, le informazioni che permettono il sequestro dei proventi illeciti;
g. scambio, ai fini investigativi, di informazioni utili su coloro che utilizzano il sistema informatico e altri mezzi di comunicazione per attivita' di criminalita' organizzata;
h. scambio delle esperienze nella gestione dei flussi migratori ed applicazione delle disposizioni nazionali sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.