Art. 38. Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori 1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorita', ((...)) . All'attivita' del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonche' di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorita', ((sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni)) , previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravita' l'Autorita' dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
(( 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. )) 4. ((...)) . Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorita' e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicita', anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. ((...)) .
(( 5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2 e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni. ))
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonche' di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorita', ((sentito il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, che si esprime entro quindici giorni)) , previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonche' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravita' l'Autorita' dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
(( 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. )) 4. ((...)) . Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorita' e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicita', anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. ((...)) .
(( 5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2 e l'Autorita' politica con delega alla famiglia, che si esprimono entro quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza ed il Comitato consultivo interistituzionale di cui all'articolo 8, comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 , una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni. ))