Articolo 13 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
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25 dicembre 2021
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2 maggio 2024
Art. 13.

Autorizzazione dell'attivita' di operatore di rete

1. L'attivita' di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell' art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche .
(( 1-bis Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivita' degli operatori di rete per la radiodiffusione in tecnica digitale. )) 2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorita' con propri regolamenti.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed e' rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche .
4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale e' tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.
Entrata in vigore il 2 maggio 2024
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