Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ((...)) ((, in radiodiffusione o a richiesta;)) ;
b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;
c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia ((la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande)) pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 , e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
c-bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso e' costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico; d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo ((o radiofonico)) del servizio di media audiovisivo ((o radiofonico)) e che ne determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi;
e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, ((per trasmissione sia televisive che radiofoniche)) e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;
h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilita' editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media ((...)) ;
l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da ((un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica)) , di una ((pluralita')) di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
p) «servizio di media audiovisivo lineare» ((...)) : un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi ((scelto al momento)) dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;
s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio ((dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica)) , o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente ((o altro fornitore)) ;
t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media ((audiovisivi;))
2) sono titolari di diritti secondari;
u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ((al quale)) l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attivita' di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicita' esterna, sponsorizzazioni ((di cui alla lettera ss)) ) e pubblicita' online;
aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attivita' di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali ((su tutte le piattaforme distributive)) , secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;
bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;
dd) «ambito locale televisivo»: l'attivita' di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o piu' aree tecniche ((, su reti di I livello o su reti di II livello)) , comunque non superiori a dieci, anche non ((limitrofe)) , purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;
ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a piu' generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;
hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione ((alla prosecuzione dell'attivita', ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera)) su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, puo' avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi ((di palinsesto)) , salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici;
ii-bis) "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;
mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;
nn) «opere europee»:
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, ((...)) servizi, ((...)) nome, ((...)) marchio o ((...)) attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e puo' ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;
ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) , di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attivita' o i prodotti;
tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
tt-bis) "spot di televendita": televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici; uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;
vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi ((o radiofonici o dall'emittente radiofonica)) ((...)) , al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
aaa) «Ministero»: il ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) ;
bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;
ccc) « Codice delle comunicazioni elettroniche »: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ;
ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche ;
eee) "autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entita' appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell' articolo 51 e dell' articolo 2359 del codice civile . Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attivita' principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilita' editoriale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici ((in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti)) . Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.
a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilita' editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ((...)) ((, in radiodiffusione o a richiesta;)) ;
b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;
c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia ((la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande)) pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 , e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;
c-bis) "servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio": un servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso e' costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico; d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo ((o radiofonico)) del servizio di media audiovisivo ((o radiofonico)) e che ne determina le modalita' di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe su terzi;
e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, ((per trasmissione sia televisive che radiofoniche)) e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;
h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilita' editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media ((...)) ;
l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da ((un fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o da un'emittente radiofonica)) , di una ((pluralita')) di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilita' di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;
p) «servizio di media audiovisivo lineare» ((...)) : un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi ((scelto al momento)) dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;
s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio ((dal fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente radiofonica)) , o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente ((o altro fornitore)) ;
t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attivita' di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
1) per un periodo di tre anni non destinano piu' del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media ((audiovisivi;))
2) sono titolari di diritti secondari;
u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della societa' dell'informazione ai sensi dall' articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ((al quale)) l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;
z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attivita' di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicita' esterna, sponsorizzazioni ((di cui alla lettera ss)) ) e pubblicita' online;
aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attivita' di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali ((su tutte le piattaforme distributive)) , secondo le modalita' e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;
bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;
dd) «ambito locale televisivo»: l'attivita' di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o piu' aree tecniche ((, su reti di I livello o su reti di II livello)) , comunque non superiori a dieci, anche non ((limitrofe)) , purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;
ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;
ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a piu' generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;
gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;
hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione ((alla prosecuzione dell'attivita', ai sensi della legge 20 marzo 2001, n. 66, che opera)) su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, puo' avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;
3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi ((di palinsesto)) , salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei palinsesti radiofonici;
ii-bis) "fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale": il fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette piu' del 10 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;
mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri;
nn) «opere europee»:
1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:
1.1) le opere originarie di Stati membri;
1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;
2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
2.1) esse sono realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati e' prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non e' controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attivita' economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicita' televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
pp) «pubblicita' televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, ((...)) servizi, ((...)) nome, ((...)) marchio o ((...)) attivita' di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e puo' ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;
ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)) , di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attivita' o i prodotti;
tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
tt-bis) "spot di televendita": televendita di durata minima ininterrotta inferiore a 15 minuti nei servizi di media audiovisivi e a 3 minuti nei servizi di media radiofonici; uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;
vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi ((o radiofonici o dall'emittente radiofonica)) ((...)) , al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
aaa) «Ministero»: il ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) ;
bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;
ccc) « Codice delle comunicazioni elettroniche »: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ;
ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al Codice delle comunicazioni elettroniche ;
eee) "autopromozione": gli annunci effettuati da emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di media di altre entita' appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi dell' articolo 51 e dell' articolo 2359 del codice civile . Sono inclusi gli annunci promozionali dell'emittente televisiva relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo sempre che non siano scindibili dall'attivita' principale della stazione radio e che l'emittente televisiva ne assuma la responsabilita' editoriale. 2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici ((in difetto di previsione espressa, ove ne ricorrano i presupposti)) . Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attivita' svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.