Art. 41. (( (Disposizioni generali). )) (( 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non e' stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:
a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;
b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo e' stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia, se qui e' stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita un'impresa del gruppo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attivita' in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.
6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore e' stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano puo' essere limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la procedura di cui all' articolo 5, commi 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , per i seguenti fini:
a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;
b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento.
10. L'Autorita' compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorita' l'inizio delle attivita' o, qualora gia' esistenti, la loro operativita' sul territorio nazionale.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorita' sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.
12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorita' puo' inviare opportuna segnalazione all'autorita' nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili. ))
2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non e' stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:
a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;
b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo e' stabilita sul territorio italiano.
3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia, se qui e' stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se e' ivi stabilita un'impresa del gruppo.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video e' considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attivita' in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.
6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 .
7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore e' stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano puo' essere limitata, con provvedimento dell'Autorita', secondo la procedura di cui all' articolo 5, commi 2 , 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , per i seguenti fini:
a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;
b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della dignita' umana;
c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.
8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.
9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 e' definita dall'Autorita' con proprio regolamento.
10. L'Autorita' compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorita' l'inizio delle attivita' o, qualora gia' esistenti, la loro operativita' sul territorio nazionale.
11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorita' sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.
12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorita' puo' inviare opportuna segnalazione all'autorita' nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili. ))