Articolo 2 del Decreto legislativo 26 giugno 2008, n. 120
Articolo 1
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27 luglio 2008
Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 27 luglio 2008
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