Articolo 6 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431
Articolo 5
Versione
31 gennaio 1990
Art. 6. 1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali, nonche' delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 .
2. Il regime di gestione delle disponibilita' finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Note all'art. 6:
- Il titolo IV della legge n. 468/1978 disciplina i conti della finanza pubblica.
- Il D.P.R. n. 421/1979 coordina le disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni contenute nella legge n. 468/1978 e nella legge n. 335/1976 .
Entrata in vigore il 31 gennaio 1990
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