Articolo 2 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 gennaio 1990
Art. 2. 1. La Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono concedere mutui alla regione per il finanziamento delle spese di cui all' articolo 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 .
2. E' abrogato l' articolo 27 della legge 16 maggio 1978, n. 196 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 690/1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 11. - La regione Valle d'Aosta puo' assumere mutui ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' al fine di assumere partecipazioni in societa' finanziarie regionali alle quali partecipino anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale od in quelle delegate ai sensi dell'art. 4 dello statuto stesso.
La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al precedente comma deve specificare l'incidenza della operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi per la copertura degli oneri relativi e deve altresi' disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.
Ai prestiti contratti dalla regione Valle d'Aosta si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato".
- La legge n. 196/1978 contiene norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta. L'art. 27 che viene abrogato prevedeva che la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza concedessero mutui alla regione Valle d'Aosta per spese di investimento nell'esercizio delle sue funzioni corrispondenti a quelle delle province.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1990
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