Articolo 11 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 agosto 2005
Art. 11. Attribuzioni del presidente

I. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.
2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.
Entrata in vigore il 3 agosto 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente