Articolo 56 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Articolo 55Articolo 57
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3 agosto 2005
Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare 1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che puo' dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.
Entrata in vigore il 3 agosto 2005
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