Articolo 72 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
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3 agosto 2005
Art. 72. Procedimenti disciplinari pendenti
alla data di istituzione dei nuovi ordini 1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risultera' essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.
2. Il Consiglio che ricevera' gli atti sara' tenuto a proseguire nel procedimento; potra' riesaminare integralmente i fatti ed e' tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.
3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
4. Il Consiglio nazionale che ricevera' gli atti sara' e' tenuto a proseguire nel procedimento e potra' riesaminare integralmente i fatti.
Entrata in vigore il 3 agosto 2005
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