Articolo 28 del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139
Articolo 27Articolo 29
Versione
3 agosto 2005
Art. 28. Scioglimento del Consiglio 1. 11 Ministro della giustizia puo', con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.
2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
Entrata in vigore il 3 agosto 2005
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