Art. 58. Istituzione dei nuovi Ordini
e soppressione di quelli preesistenti 1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, gia' istituiti in un circondario di tribunale a norma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, gia' istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale e' istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente e' soppresso. Nello stesso circondario di tribunale e' istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
e soppressione di quelli preesistenti 1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, gia' istituiti in un circondario di tribunale a norma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, gia' istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 , sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale e' istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente e' soppresso. Nello stesso circondario di tribunale e' istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.