Art. 9. Modifiche alla disciplina delle impugnazioni
nei procedimenti innanzi al giudice di pace 1. Dopo l' articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui all' articolo 606, comma 1, lettere a) , b) e c), del codice di procedura penale .».
nei procedimenti innanzi al giudice di pace 1. Dopo l' articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 , e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui all' articolo 606, comma 1, lettere a) , b) e c), del codice di procedura penale .».