Articolo 6 - Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 settembre 1988
ARTICOLO 6
(Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Entrata in vigore il 25 settembre 1988
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