Articolo 4 del Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 novembre 1990
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Versione
30 dicembre 1990
Art. 4. Disposizioni fiscali 1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni entro il 31 dicembre 1990.
2. All' articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158 , le parole: "entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno";
3. All' articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 , le parole: "entro il 31 ottobre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".
(( 3-bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali".
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1991 ))
Entrata in vigore il 30 dicembre 1990
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