Articolo 2 bis del Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 dicembre 1990
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Versione
27 giugno 1991
Art. 2-bis. (Mutui contratti dalle regioni) 1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all' articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto.
2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 puo' avvenire anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. ((2)) 3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente articolo e' a carico dei bilanci delle regioni.

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio - 18 giugno 1991, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 26/06/1991, n.25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2- bis, secondo comma, secondo periodo ("le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro") del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 ".
Entrata in vigore il 27 giugno 1991
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