Art. 4.
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;
b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;
c) da altri proventi derivanti da speciali attivita' della Associazione;
d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;
e) da beni mobili ed immobili.
Nel regolamento saranno stabilite la misura e le modalita' del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c), del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1941, N. 1041 .
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 , nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;
b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;
c) da altri proventi derivanti da speciali attivita' della Associazione;
d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;
e) da beni mobili ed immobili.
Nel regolamento saranno stabilite la misura e le modalita' del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c), del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Ministro per le finanze.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1941, N. 1041 .
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1) che "All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132 , nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".