Articolo 15 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111
Articolo 14Articolo 16
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11 ottobre 1995
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23 giugno 2005
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23 ottobre 2005
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5 aprile 2012
Art. 15.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 marzo 2012, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2012, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilita' per danni alla persona, pone come limite all'obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio - CCV)".
Entrata in vigore il 5 aprile 2012
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