Art. 2.
Modalita' per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 247 del 2012 , si veda nelle note alle premesse.
Modalita' per la pubblicazione del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali, ferma restando l'entrata in vigore fissata dall'articolo 3, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 .
Note all'art. 2:
Per il testo dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 247 del 2012 , si veda nelle note alle premesse.