Articolo 4 del Decreto 25 luglio 2003, n. 256
Articolo 3Articolo 5
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12 ottobre 2008
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2 aprile 2015
Art. 4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. 3 SETTEMBRE 2008, N. 156
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 17 febbraio 2015, n. 37 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 , e' cosi' riformulato:
«2. Nel caso in cui i quantitativi richiesti eccedono il limite di cui al comma 1, l'assegnazione e' effettuata con le seguenti modalita':
a) nella prima annualita' di eccedenza, trasformando, per ciascun soggetto richiedente, i quantitativi di biodiesel di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), espressi in tonnellate, nonche' la capacita' produttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), pure espressa in tonnellate, in percentuale sui valori totali e moltiplicandoli, rispettivamente, per 0,5 e 0,5. La somma dei valori ottenuti viene moltiplicata per un fattore pari al grado di utilizzo, nella annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, delle quote assegnate nelle due annualita'. Per gli impianti di nuova installazione e per il primo anno di attivita', i suddetti coefficienti sono pari, rispettivamente, a zero e a 0,125. Il valore ottenuto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa all'assegnazione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo sia determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente la richiesta stessa verra' ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio;
b) nelle annualita' successive, assegnando, a ciascuna ditta richiedente, un quantitativo pari alla media mensile dei quantitativi immessi in consumo nell'annualita' precedente e in quella in corso fino al 31 maggio, moltiplicata per il coefficiente 12. Le quote residue sono assegnate proporzionalmente alle capacita' produttive delle predette ditte richiedenti. Se sono presentate istanze di partecipazione da parte di ditte che non hanno avuto l'assegnazione per l'anno precedente, i quantitativi da assegnare alle stesse sono determinati con l'applicazione dei criteri di cui alla lettera a) e attribuiti riducendo le assegnazioni in essere in misura proporzionale.».
Entrata in vigore il 2 aprile 2015
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