Articolo 5 - Protocollo della Legge 7 gennaio 1992, n. 40
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1 febbraio 1992
ARTICOLO 5
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure.
Esso entra in vigore il 1o gennaio 1988, a condizione che prima di detta data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data, il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1992