Art. 2.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e ne saranno indicati i termini per la vendita, per l'uso e per il cambio.
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e ne saranno indicati i termini per la vendita, per l'uso e per il cambio.