Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Versione
2 luglio 1938
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1 gennaio 1994
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2004, n. 18178Provvedimento: […] Nel caso di specie, il rapporto di domiciliazione era stato 7.3 - costituito con un ente di diritto pubblico (la Banca del Monte di NO), la cui attività aveva un oggetto specifico e ben caratterizzato, costituito dalla "concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili” (art. 1, legge 10 maggio 1938, n. 745). […]Leggi di più...
- conseguenze·
- limiti·
- elezione di domicilio·
- fusione della persona giuridica domiciliataria·
- fattispecie·
- morte del domiciliatario·
- assimilabilità alla morte della persona fisica·
- presso il domiciliatario·
- procedimento civile·
- notificazione
- 2. Corte Cost., sentenza 04/02/1993, n. 38Provvedimento: […] Per i Monti di Credito su pegno di prima categoria, infatti, in virtù del rinvio operato dal terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (recante l'Ordinamento dei Monti di Credito su pegno), si applica l'art. 10 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, secondo il quale due membri del Consiglio di amministrazione di detti Monti, che ricoprono rispettivamente l'Ufficio di presidente e di vice presidente, sono nominati dal ministro dell'economia nazionale (oggi dal Ministro del tesoro).Leggi di più...
- nomina degli organi amministrativi di vertice·
- sent. 38/93. banche·
- disciplina legislativa·
- casse di risparmio·
- ammissibilita'.·
- richiesta di referendum abrogativo