Articolo 3 del Decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 maggio 1948
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie alla esecuzione del presente decreto.
Entrata in vigore il 8 maggio 1948
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