Articolo 10 - Testo Unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 agosto 1951
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Versione
1 gennaio 1960
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Versione
4 agosto 1976
Art. 10


PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 10, comma secondo, del d.P.R. 5 luglio 1951, n. 573 (testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette): questioni sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe dalla Corte d'appello di Milano".
Entrata in vigore il 4 agosto 1976
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