Articolo 10 del Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 maggio 2018
Art. 10. Appropriazione indebita 1. All' articolo 646 del codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma e' abrogato.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' articolo 646 del codice penale , come modificato dal presente decreto:
«Art. 646 (Appropriazione indebita). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.».
Entrata in vigore il 9 maggio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente