Effetti sulla procedibilita' delle circostanze aggravanti ad effetto speciale
1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , e' inserito il seguente:
«Capo III-bis
Disposizioni comuni sulla procedibilita'
Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».