Articolo 8 del Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 maggio 2018
Art. 8. Truffa 1. All' articolo 640 del codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' articolo 640 del codice penale , come modificato dal presente decreto:
«Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita';
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.».
Entrata in vigore il 9 maggio 2018
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