Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1985, N. 204))
Versione
23 aprile 1968
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6 giugno 1985
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/1988, n. 4679Provvedimento: In conformità al principio generale di territorialità della disciplina pubblicistica dell'Esercizio delle professioni, la normativa della legge 12 marzo 1968 n. 316 - la quale (artt. 1, 3, 5 e 9) prevede l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, vietando l'Esercizio di tale attività e la stipulazione dei relativi contratti, in Mancanza dell'iscrizione predetta - è diretta a regolare l'Esercizio della professione di agente o rappresentante di commercio in Italia e, pertanto, non è applicabile a chi svolga tale attività in un Paese straniero, sia nell'ipotesi in cui l'agente, oltre ad operare all'estero, abbia quivi fissato anche la propria residenza, sia …Leggi di più...
- iscrizione nel ruolo professionale·
- conseguenze·
- lavoro subordinato·
- svolgimento dell'attività in un paese straniero·
- qualifiche·
- agente di commercio·
- lavoro·
- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro·
- mancanza·
- obbligatorietà·
- rappresentante di commercio·
- funzione·
- esclusione