Articolo 3 del Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 354
Articolo 2Articolo 4
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29 ottobre 1987
Art. 3. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DAL D.L. 23 GIUGNO 1995, N. 244 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8
AGOSTO 1995, N. 341
Entrata in vigore il 29 ottobre 1987
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