Articolo 14 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Articolo 13Articolo 15
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
Art. 14. Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato 1. Le controversie previste dall' articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 , e l'opposizione proposta a norma dell' articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica. (12) ((13)) 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile.(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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