Articolo 5 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 ottobre 2011
Art. 5. Sospensione dell'efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato 1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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