Articolo 11 del Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217
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12 giugno 2001
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7 agosto 2001
Art. 11. 1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , (( al Titolo IV, )) dopo il Capo X e' istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della (( salute )) .".
2. Dopo l' articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della (( salute )) .
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero (( , con modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari (( . . . )) regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 .
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze eprodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all' (( articolo 47-ter )) .
2. Le funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .".
Entrata in vigore il 7 agosto 2001
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