Art. 3-bis. (( 1. All' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:
"l-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata".
2. All' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) indennita' percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, nonche' compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione" ))
"l-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata".
2. All' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) indennita' percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, nonche' compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione" ))