Articolo 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 febbraio 1924
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26 ottobre 1935
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 1936, N. 1155))
Entrata in vigore il 26 ottobre 1935
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