Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
(( 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di inposte sui redditi. )) (( 4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. )) 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.