Articolo 6 del Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239
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7 ottobre 2015
Art. 6. Regime fiscale per i soggetti non residenti 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti ((in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)) . Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: ((22)) a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
b) gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. (12)
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350 , CONVERTITO CON L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 .
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 41, comma 8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004. --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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