a) per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal 1 gennaio 1997, ovvero dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione alla predetta data;
b) per i titoli senza cedola, relativamente agli interessi, premi ed altri frutti che maturano a partire dal 1 gennaio 1997; resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all' art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per la parte maturata fino alla predetta data;
c) per la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione relativamente alla parte di tale differenza che matura a partire dalla data in cui inizia la maturazione della cedola di cui alla lettera a); resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all' art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sulla parte maturata antecedentemente a tale data.
2. Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola di cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi, resta ferma la previgente disciplina.
(( 2-bis. Per i titoli indicati nell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, l'imposta sostitutiva si applica a partire dal 1o luglio 2000.
Per i titoli di cui al periodo precedente depositati al 1o luglio 2000 presso gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, il conto unico e' accreditato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di possesso fino al 30 giugno 2000 ed e' addebitato dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi e altri frutti maturati fino al 30 giugno 2000 dalla data di inizio di maturazione della cedola in corso, nonche' dell'imposta commisurata alla differenza maturata fino alla predetta data tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione. ))