Art. 5. Segreteria tecnica per la qualita' della vita 1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi dell' articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 , ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell' articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1 , 3 , 4 , 5 , 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 ."
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 , ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell' articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1 , 3 , 4 , 5 , 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 ."