Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 luglio 2007
>
Versione
16 ottobre 2009
>
Versione
29 maggio 2012
Art. 12. Durata e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((3)) 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140 .

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2012 (in G.U. 14/05/2012, n. 111) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui all' articolo 1, comma 1, lettere a) , b) , c) , e) , f) , all' articolo 1, comma 2, lettere a) e b) ,e agli articoli 3 , 4 , 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , e dall' articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ".
Entrata in vigore il 29 maggio 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente