Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
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25 luglio 2007
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16 ottobre 2009
Art. 3. Segreteria tecnica per la protezione della natura 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all' articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e' ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura e' composta da un contingente di:
a) venti unita' di personale in posizione di comando proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 , ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell' articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1 , 3 , 4 , 5 , 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 ."
Entrata in vigore il 16 ottobre 2009
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