Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90
Articolo 2
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25 luglio 2007
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16 ottobre 2009
Art. 1. Conferma degli organismi esistenti 1. Ai sensi dell' articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 ;
b) Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all' articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all' articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all' articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 ;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all' articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , all' articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 , e all'articolo 7 del presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all' articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all' articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all' articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , all' articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 , e all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all' articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 . ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140 , ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell' articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1 , 3 , 4 , 5 , 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 , cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 ."
Entrata in vigore il 16 ottobre 2009
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