Articolo 13 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
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1 agosto 2004
Art. 13. Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario 1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l' articolo 41, comma 1 , e 42, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 , e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell' articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nonche', limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell' articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87 .
3. Per il (( periodo 2001-2004 )) e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al (( periodo 2001-2004 )) un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma. (2)
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all' articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 19 febbraio 2001, n. 17 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2001, n. 129 ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quater) che "Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 , possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno."
Entrata in vigore il 1 agosto 2004
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