Articolo 7 del Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 marzo 2000
Art. 7. Fondo perequativo nazionale e criteri
per le assegnazioni alle regioni 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il "Fondo perequativo nazionale" al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarieta' interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entita' del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A).
2. Al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale e per tener conto delle capacita' fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali, la determinazione delle quote di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), e' effettuata in funzione di parametri riferiti alla popolazione residente, alla capacita' fiscale, le cui distanze rispetto alla media dovranno essere ridotte del 90 per cento, ai fabbisogni sanitari e alla dimensione geografica di ciascuna regione, come definiti e determinati dalle specifiche tecniche di cui all'allegato A). A decorrere dal 2004 possono essere apportate modifiche alle specifiche tecniche di cui al predetto allegato A), relativamente al parametro della dimensione geografica, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 4. Le quote di cui al presente comma sono fissate in modo tale da assicurare comunque la copertura del fabbisogno sanitario alle regioni con insufficiente capacita' fiscale.
3. Per l'anno 2001 a ciascuna regione e' comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4. L'importo cosi' determinato viene rapportato all'importo della compartecipazione all'IVA determinato in applicazione dell'articolo 2, comma 2, e al fine di individuare la quota di incidenza della spesa storica.
4. Per gli anni 2002 e 2003 la quota di cui al comma 3 e' ridotta del 5 per cento ogni anno. A decorrere dall'anno 2004, per una efficace implementazione dei criteri di perequazione, la quota di cui al comma 3 e' ridotta di un ulteriore 9 per cento ogni anno fino a totale azzeramento nel 2013. Le risorse che residuano in ciascun anno sono ripartite in base ai parametri di cui all'allegato A).
Entrata in vigore il 30 marzo 2000
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